La recente abrogazione della Categoria 3bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali rappresenta un importante cambiamento normativo che impatta direttamente sulle modalità operative di numerosi soggetti coinvolti nella filiera di gestione dei rifiuti sanitari. Questa categoria, istituita specificamente per regolamentare il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ha costituito per anni un riferimento fondamentale per strutture sanitarie, case di cura, laboratori di analisi e altre realtà che producono questa particolare tipologia di scarti. Le modifiche introdotte si inseriscono in un più ampio processo di riorganizzazione e semplificazione delle categorie dell'Albo, similmente a quanto avvenuto in altri settori specialistici come quello dei rifiuti RAEE, che ha visto evoluzioni significative nella sua regolamentazione. L'abrogazione comporta implicazioni rilevanti sia per i soggetti già iscritti a questa categoria sia per coloro che dovranno adeguarsi al nuovo assetto normativo.
Evoluzione normativa e motivazioni dell'abrogazione
Il percorso che ha portato all'eliminazione della Categoria 3bis si inserisce in un quadro di progressiva razionalizzazione del sistema di gestione dei rifiuti sanitari in Italia.
Riferimenti legislativi e storia della categoria

La Categoria 3bis ha avuto un percorso normativo articolato:
- Istituzione iniziale con il D.M. 406/1998, che prevedeva questa categoria specifica
- Conferma e ridefinizione attraverso il D.M. 120/2014 (Regolamento dell'Albo)
- Delibere attuative del Comitato Nazionale dell'Albo che ne hanno definito requisiti e modalità
- Modifiche successive che ne hanno progressivamente ridotto l'ambito operativo
- Definitiva abrogazione con recente provvedimento normativo
L'evoluzione della categoria ha seguito un percorso di progressiva specializzazione, partendo da un approccio che considerava il trasporto dei rifiuti sanitari come attività con caratteristiche peculiari che richiedevano una gestione separata. Il confronto con altre categorie dell'Albo, come la Categoria 5 (trasporto di rifiuti pericolosi), evidenzia come l'impostazione iniziale fosse orientata a semplificare gli adempimenti per le strutture sanitarie, con requisiti meno stringenti rispetto a quelli previsti per i trasportatori professionali.
Ragioni della scelta abrogativa
Le motivazioni che hanno portato all'eliminazione della categoria includono:
- Necessità di armonizzazione con la normativa europea sui trasporti
- Superamento della frammentazione delle categorie dell'Albo
- Criticità emerse nell'applicazione pratica della categoria
- Evoluzione del mercato dei servizi di gestione rifiuti sanitari
- Esigenza di maggiori garanzie sulla qualificazione degli operatori
Un elemento determinante è stata la valutazione di inadeguatezza dei precedenti requisiti rispetto alla pericolosità effettiva dei rifiuti trattati. A differenza della soppressa autocertificazione prevista per la Categoria 3bis, l'attuale assetto normativo privilegia un approccio basato su verifiche più stringenti e requisiti tecnico-professionali più elevati, similmente a quanto avviene per il trasporto di altre tipologie di rifiuti comparabili per livello di rischio.
Nuovi obblighi per gli operatori del settore
Con l'abrogazione della Categoria 3bis, gli operatori devono ora confrontarsi con un quadro di adempimenti significativamente modificato.
Transizione verso altre categorie dell'Albo
Le strutture precedentemente iscritte nella Categoria 3bis dovranno ora:
- Valutare il proprio posizionamento rispetto alle altre categorie dell'Albo
- Verificare la rispondenza ai requisiti delle categorie alternative
- Predisporre la documentazione necessaria per la nuova iscrizione
- Considerare i tempi tecnici per il completamento dell'iter amministrativo
- Pianificare gli investimenti necessari per l'adeguamento
La transizione più naturale è verso la Categoria 5 (trasporto di rifiuti pericolosi), che rappresenta la collocazione logica per chi trasporta rifiuti sanitari a rischio infettivo, classificati come pericolosi. Questa migrazione comporta tuttavia un significativo innalzamento degli standard richiesti, con impatti operativi ed economici non trascurabili per le strutture di minori dimensioni.
Requisiti tecnici e finanziari aggiuntivi
L'iscrizione alla Categoria 5 richiede:
- Disponibilità di veicoli con caratteristiche tecniche specifiche
- Presenza di responsabile tecnico con qualifiche verificate
- Capacità finanziaria proporzionata alla classe di iscrizione
- Sistema di gestione ambientale documentato e verificabile
- Garanzie fideiussorie di importo superiore rispetto al passato
Il confronto tra i requisiti della soppressa Categoria 3bis e quelli della Categoria 5 evidenzia un sostanziale inasprimento delle condizioni di accesso. Ad esempio, mentre in precedenza era sufficiente un'autocertificazione per l'idoneità dei mezzi, ora è necessaria una documentazione dettagliata e una verifica tecnica degli stessi, con conseguenti costi aggiuntivi stimabili in diverse migliaia di euro per struttura.
Impatti operativi sulle strutture sanitarie
L'abrogazione della Categoria 3bis produce effetti concreti sulle modalità di gestione dei rifiuti sanitari da parte delle strutture produttrici.
Opzioni strategiche per le strutture sanitarie
Le strutture sanitarie si trovano ora di fronte a diverse alternative:
- Procedere con l'iscrizione in Categoria 5, affrontando i maggiori oneri
- Esternalizzare completamente il servizio di trasporto rifiuti
- Riorganizzare la logistica interna per ridurre gli spostamenti
- Valutare soluzioni consortili con altre strutture analoghe
- Verificare applicabilità di regimi semplificati (es. trasporto occasionale)
Ogni opzione presenta profili di costo-beneficio differenti in funzione delle caratteristiche specifiche della struttura. Ad esempio, un ospedale di grandi dimensioni con una produzione significativa di rifiuti potrebbe trovare economicamente vantaggiosa l'iscrizione in Categoria 5, mentre per una piccola casa di cura o un laboratorio analisi l'esternalizzazione completa potrebbe risultare più efficiente.
Casi pratici e soluzioni adottate
L'analisi di casi concreti evidenzia approcci diversificati:
- Casa di riposo di medie dimensioni: passaggio da trasporto in proprio a servizio in outsourcing, con incremento dei costi di gestione del 35%
- Poliambulatorio specialistico: riorganizzazione delle procedure con centralizzazione degli stoccaggi e riduzione delle frequenze di trasporto
- Ospedale pubblico: costituzione di una società di servizi dedicata con iscrizione in Categoria 5
- Rete di laboratori analisi: soluzione consortile per la gestione condivisa dei trasporti
- Clinica privata: investimento in mezzi e formazione per ottenere i requisiti della Categoria 5
I risultati comparativi mostrano che le soluzioni basate sulla completa esternalizzazione, seppur più costose nel breve periodo, risultano generalmente più sostenibili per le strutture di piccole e medie dimensioni, mentre l'internalizzazione rimane vantaggiosa per realtà con volumi significativi e regolari.
Prospettive future e strategie di adattamento
Il nuovo scenario apre interessanti opportunità di evoluzione del settore, pur richiedendo adattamenti significativi.
Tendenze di mercato emergenti
L'analisi delle prime risposte del mercato evidenzia:
- Consolidamento dei grandi operatori specializzati nei servizi agli ospedali
- Nascita di servizi integrati che combinano consulenza e trasporto
- Sviluppo di piattaforme digitali per l'ottimizzazione logistica
- Incremento dei modelli pay-per-use piuttosto che contratti fissi
- Specializzazione territoriale degli operatori di minori dimensioni
Il trend più significativo appare essere la progressiva integrazione verticale dei servizi, con operatori che offrono pacchetti completi dalla formazione del personale sanitario fino allo smaltimento finale, passando per il trasporto. Questa evoluzione risponde a una domanda crescente di semplificazione gestionale da parte delle strutture sanitarie.
Raccomandazioni per la transizione
Per affrontare efficacemente il cambiamento, si consiglia di:
- Effettuare un'analisi costi-benefici dettagliata delle diverse opzioni
- Rivedere i contratti in essere con i fornitori di servizi ambientali
- Verificare la conformità delle procedure interne al nuovo quadro
- Investire nella formazione del personale sulle nuove procedure
- Monitorare le opportunità di semplificazione che potrebbero emergere da futuri interventi normativi
Particolare attenzione va posta alla tempistica della transizione, considerando che l'abrogazione della Categoria 3bis comporta la necessità di adeguamento entro i termini previsti, con il rischio di sanzioni in caso di trasporto senza la corretta iscrizione all'Albo nelle categorie ora previste.
Bibliografia
- Santoloci M., Vattani V., "Rifiuti e non rifiuti: Classificazione, gestione e trasporto dopo il Decreto Semplificazioni", Diritto all'Ambiente Edizioni, 2022
- Ficco P., "Gestire i rifiuti: Come classificare, raccogliere, trasportare, recuperare, smaltire", EPC Editore, 2023
- Pipere P., "La gestione dei rifiuti dopo la riforma dell'Albo Gestori Ambientali", Edizioni Ambiente, 2022
FAQ
Le strutture sanitarie possono ancora trasportare i propri rifiuti?
Puoi ancora trasportare i rifiuti sanitari prodotti dalla tua struttura, ma non più sotto il regime semplificato della Categoria 3bis. Dovrai invece iscriverti alla Categoria 5 dell'Albo Gestori Ambientali, dimostrando di possedere tutti i requisiti tecnici e finanziari previsti per questa categoria più complessa. In alternativa, puoi valutare l'affidamento del servizio a trasportatori professionali già iscritti all'Albo nella categoria appropriata. La scelta dipenderà principalmente dai volumi di rifiuti che produci, dalla frequenza dei trasporti necessari e dalla tua capacità di soddisfare i requisiti più stringenti della Categoria 5.
L'abrogazione riguarda anche i rifiuti a rischio infettivo non taglienti?
L'abrogazione della Categoria 3bis impatta tutte le tipologie di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, inclusi quelli non taglienti identificati con il codice EER 18.01.03*. Non esiste distinzione tra rifiuti taglienti e non taglienti rispetto all'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. Tutti i rifiuti a rischio infettivo, indipendentemente dalla loro natura fisica, richiedono ora l'iscrizione in Categoria 5 per il trasporto, con le medesime garanzie tecniche e finanziarie. L'unica differenza potrebbe riguardare le specifiche modalità di imballaggio e le precauzioni durante la movimentazione, ma non gli aspetti autorizzativi.
Sono previste deroghe per piccoli produttori o situazioni particolari?
Attualmente non esistono deroghe specifiche legate alle dimensioni del produttore o a situazioni particolari che consentano di evitare l'iscrizione in Categoria 5 dopo l'abrogazione della 3bis. Tuttavia, potresti beneficiare del regime di trasporto occasionale previsto dall'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, che consente il trasporto dei propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg/litri al giorno con iscrizione in categoria 2-bis, decisamente più semplice e meno onerosa. Questa opzione è particolarmente adatta per strutture di piccole dimensioni con produzione limitata di rifiuti sanitari. Ti consiglio di verificare con il Comitato regionale dell'Albo la possibilità di applicare questa soluzione alla tua situazione specifica.


