Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è uno dei tre documenti che compongono il processo cartaceo pensato dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei rifiuti (Sistri), un organo di natura pubblica. Lo scopo di tutto questo è, appunto, il controllo e l'ottimizzazione dell'intero sistema di trasporto dei rifiuti affinché vengano eliminati i comportamenti nocivi per l'ambiente e l'uomo.

L'evoluzione del Sistri

Il Sistema nasce nel 2009 per opera del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ha come scopo quello di snellire e ottimizzare tutti i processi riguardanti i rifiuti (trasporto, stoccaggio, smaltimento).

Sino al 2012, il Sistema ha funzionato grazie a tre documenti:

  • il formulario di identificazione dei rifiuti (detto FIR),
  • il registro di carico e scarico
  • il Modello unico di Dichiarazione Ambientale (detto MUD).

La procedura ha funzionato, ma ovviamente il progresso e l'innovazione richiedono continui aggiustamenti di rotta, così il decreto legge n.83 del 22 giugno 2012 ha stabilito un grosso cambiamento all'interno del Sistri che, da quella data, ha iniziato a formulare ipotesi più strettamente informatiche per monitorare gli stessi processi in maniera ottimale.
L'entrata in vigore di questo processo è stata rimandata di anno in anno: in attesa dell'inizio dei lavori, rimangono attivi i tre moduli precedentemente citati.

Il formulario: chi lo compila e come

Il decreto legge n.152 del 2006 stabilisce che il trasporto dei rifiuti ad opera sia di enti che di privati dev'essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti che deve contenere questi dati:

• Generalità del produttore e del detentore dei rifiuti
• Informazioni precise sulla natura dei rifiuti
• Destinazione del trasporto
• Percorso di distribuzione
• Generalità del destinatario dei rifiuti

Il formulario dev'essere creato in quattro copie datate e firmate dal produttore oppure dal detentore. Una di queste resta al produttore mentre le altre viaggiano con i rifiuti per essere firmate dal destinatario e distribuite fra tutti e tre gli elementi della filiera: destinatario stesso, trasportatore e, di ritorno, produttore originale.

Da queste disposizioni sono esenti sia gli enti pubblici preposti allo smaltimento dei rifiuti sia il produttore privato che, una tantum, produce e smaltisce rifiuti che non superano i trenta chili o litri di peso. Allo stesso modo, lo stesso produttore privato ne è esente anche per i rifiuti speciali purché in accordo con la pubblica amministrazione e purché le operazioni avvengano saltuariamente e per un ammontare di massimo trenta chili o litri di rifiuti.

Il formulario, è bene sottolinearlo, dev'essere redatto tramite un preciso modello che dev'essere vidimato dall'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o da altri enti locali preposti al compito.

Per i privati che si affidano a ditte specializzate nello smaltimento dei rifiuti è utile sapere che possono affidarsi alla ditta contattata anche per tutto quello che riguarda la burocrazia del rifiuto, ivi compresa la compilazione del formulario.