Ogni progetto di costruzione, infrastrutturale o di ristrutturazione genera volumi consistenti di materiale estratto dal sottosuolo. La gestione di queste terre non è più lasciata alla discrezionalità dell'impresa esecutrice, ma segue regole precise che distinguono tra materiale riutilizzabile e rifiuto da smaltire. La differenza non sta solo nelle caratteristiche fisiche o chimiche del materiale, ma nel rispetto di procedure amministrative e tecniche che la normativa italiana ha delineato con crescente precisione negli ultimi anni.

A differenza dei materiali inerti destinati allo smaltimento, le terre da scavo che soddisfano determinati requisiti possono uscire dal regime dei rifiuti e rientrare nel ciclo produttivo come sottoprodotti. Questa possibilità rappresenta un vantaggio enorme sia economico che ambientale: evita costi di smaltimento che possono incidere pesantemente sul budget, riduce il consumo di materiali vergini e alleggerisce la pressione sulle discariche. Tuttavia, la strada per qualificare il materiale scavato come sottoprodotto passa attraverso adempimenti documentali rigorosi e verifiche tecniche che lasciano poco spazio all'improvvisazione. Chi opera nel settore deve padroneggiare le distinzioni normative per evitare errori che si traducono in sanzioni o, peggio, in blocchi operativi del cantiere.

Quadro normativo di riferimento

Il percorso legislativo che regola le terre da scavo ha conosciuto diverse evoluzioni, fino ad approdare al regolamento attualmente in vigore che ha cercato di semplificare procedure rimaste a lungo controverse e fonte di interpretazioni discordanti.

DPR 120/2017: il regolamento in vigore

Il Decreto del Presidente della Repubblica 120 del 2017 costituisce oggi il riferimento centrale per la gestione delle terre e rocce estratte durante attività di scavo. Questo regolamento ha sostituito il precedente DM 161/2012, introducendo criteri più chiari per distinguere quando il materiale può essere considerato sottoprodotto anziché rifiuto.

Il testo normativo identifica condizioni precise che devono coesistere affinché terre e rocce escano dal regime dei rifiuti:

Certezza del riutilizzo del materiale presso siti identificati fin dall'inizio

Qualità ambientale conforme ai limiti previsti per i siti ad uso commerciale/industriale

Assenza di trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

Tracciabilità completa dei movimenti attraverso documentazione dedicata

La mancanza anche di uno solo di questi requisiti riporta automaticamente il materiale nell'alveo della disciplina dei rifiuti, con tutte le conseguenze operative ed economiche che ne derivano.

Soglie volumetriche e procedure differenziate

Una delle novità più significative del DPR 120/2017 riguarda l'introduzione di percorsi procedurali diversificati in base ai volumi movimentati. Questa distinzione mira a non appesantire con burocrazia eccessiva i piccoli cantieri, riservando gli adempimenti più complessi agli interventi di maggiore portata.

Per cantieri che producono meno di 6.000 metri cubi di materiale da scavo, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva da parte del produttore che attesti il rispetto delle condizioni previste per i sottoprodotti. Non serve presentare preventivamente piani di utilizzo né comunicazioni alle autorità, ma resta l'obbligo di documentare origine, caratteristiche e destinazione del materiale.

Quando si superano i 6.000 metri cubi, scatta l'obbligo di predisporre un piano di utilizzo dettagliato che deve essere depositato presso gli enti competenti almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori. Questo documento tecnico include la caratterizzazione analitica del materiale, la localizzazione dei siti di destinazione, le modalità di trasporto e custodia temporanea.

Requisiti per la qualifica di sottoprodotto

Trasformare le terre scavate da rifiuto a risorsa richiede il rispetto simultaneo di più condizioni. La normativa non ammette approssimazioni: o si soddisfano tutti i requisiti o il materiale deve essere gestito come rifiuto speciale.

Certezza del riutilizzo e destinazione definita

Il primo pilastro della disciplina dei sottoprodotti è la dimostrazione certa che il materiale scavato verrà effettivamente utilizzato. Non basta una generica intenzione o la speranza di trovare un impiego futuro: serve identificare prima dell'inizio dello scavo il sito o i siti specifici dove il materiale troverà collocazione.

Questa certezza si costruisce attraverso:

Accordi contrattuali tra produttore e destinatario del materiale

Progetti esecutivi che documentano l'utilizzo previsto (rilevati, riempimenti, opere di verde)

Autorizzazioni eventualmente necessarie per le opere che utilizzeranno le terre

Cronoprogramma che garantisce la compatibilità temporale tra produzione e utilizzo

Un esempio concreto chiarisce il concetto: un'impresa che scava per realizzare un parcheggio interrato e contemporaneamente deve costruire un rilevato per l'accesso carrabile può qualificare le terre come sottoprodotto se dimostra che il volume scavato corrisponde al fabbisogno del rilevato, e che i due lavori procedono in parallelo permettendo l'utilizzo diretto senza necessità di depositi prolungati.

Conformità ambientale e limiti analitici

La qualità chimica delle terre rappresenta il secondo elemento discriminante. Il materiale deve rispettare i valori di concentrazione definiti dalle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dall'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del decreto 152/2006, con riferimento alla destinazione d'uso del sito.

La tabella di riferimento distingue tra:

Colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (limiti più restrittivi)

Colonna B: siti ad uso commerciale e industriale (limiti più permissivi)

Generalmente, per qualificare le terre come sottoprodotto ci si riferisce alla colonna B, a meno che la destinazione finale prevista non sia specificamente in area residenziale. I parametri da verificare includono metalli pesanti, idrocarburi, composti organici volatili e semivolatili secondo il set analitico definito dalla normativa.

La caratterizzazione analitica non è opzionale per volumi superiori ai 6.000 metri cubi, mentre sotto questa soglia il produttore può avvalersi di dati storici o informazioni pregresse sul sito, se disponibili e affidabili. Questa possibilità riduce i costi per piccoli interventi, ma richiede comunque documentazione probante sulla qualità del materiale.

Normale pratica industriale e trattamenti ammessi

Un aspetto che genera frequenti dubbi riguarda quali lavorazioni possano essere applicate al materiale scavato senza farlo ricadere nel regime dei rifiuti. La normativa parla di normale pratica industriale, concetto che comprende operazioni finalizzate a rendere il materiale idoneo all'utilizzo previsto senza modificarne sostanzialmente le caratteristiche.

Rientrano in questa definizione:

Vagliatura per separare pezzature grossolane o elementi estranei

Frantumazione meccanica di rocce di dimensioni eccessive

Stabilizzazione con calce o cemento per migliorare caratteristiche geotecniche

Aerazione per ridurre l'umidità eccessiva

Sono invece esclusi trattamenti chimico-fisici complessi come il lavaggio con additivi, l'estrazione di inquinanti o processi di bonifica. Se serve sottoporre le terre a questi interventi, significa che il materiale era contaminato e quindi doveva essere gestito fin dall'origine come rifiuto da sottoporre a recupero.

Procedure operative per il riutilizzo

Rispettare i requisiti sostanziali non basta: occorre seguire un percorso procedurale che documenti ogni passaggio e garantisca la tracciabilità del materiale dalla produzione all'utilizzo finale.

Piano di utilizzo e dichiarazioni sostitutive

Per cantieri sopra i 6.000 metri cubi, il piano di utilizzo costituisce il documento cardine attorno a cui ruota l'intera gestione. Questo elaborato tecnico, che va redatto da professionista abilitato, deve contenere:

Inquadramento normativo e amministrativo dell'intervento

Localizzazione dei siti di produzione e destinazione

Volumi previsti con distinzione tra materiale riutilizzabile e materiale da conferire in discarica

Caratteristiche geologiche e stratigrafiche delle terre

Risultati analitici della caratterizzazione con ubicazione dei punti di campionamento

Modalità di scavo e gestione operativa

Cronoprogramma dettagliato delle movimentazioni

Il piano va trasmesso all'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) che ha 30 giorni per formulare eventuali osservazioni. Decorso questo termine senza rilievi, il produttore può procedere con le attività previste.

Sotto la soglia dei 6.000 metri cubi, la dichiarazione sostitutiva rappresenta un'alternativa più snella: un documento firmato dal produttore che attesta sotto la propria responsabilità il rispetto delle condizioni per i sottoprodotti. Non serve parere preventivo, ma la dichiarazione deve contenere comunque informazioni essenziali su provenienza, qualità, quantità e destinazione del materiale.

Trasporto e deposito intermedio

Il materiale qualificato come sottoprodotto che viene trasportato fuori dal cantiere di produzione deve essere accompagnato da un documento di trasporto (DDT) che ne garantisce la tracciabilità. Questo documento, diverso dal formulario previsto per i rifiuti, riporta:

Dati del produttore e del destinatario

Quantità trasportata espressa in metri cubi o tonnellate

Riferimento al piano di utilizzo o alla dichiarazione sostitutiva

Tragitto e mezzi impiegati

Durante il trasporto, il materiale deve essere protetto da dispersioni e non può essere mescolato con rifiuti o altri materiali che ne comprometterebbero la qualità.

Quando serve un deposito intermedio – situazione frequente quando produzione e utilizzo non sono perfettamente sincronizzati – occorre individuare aree idonee dove accumulare temporaneamente le terre. Queste zone devono essere:

Impermeabilizzate o comunque protette per evitare contaminazione del suolo sottostante

Delimitate e segnalate con apposita cartellonistica

Accessibili per verifiche ispettive

Gestite con documentazione che registra carichi e scarichi

Il tempo massimo di deposito non è espressamente definito dalla normativa, ma deve essere ragionevolmente limitato e coerente con il cronoprogramma dichiarato nel piano di utilizzo.

Gestione come rifiuto: quando è obbligatoria

Non sempre è possibile o conveniente qualificare le terre scavate come sottoprodotto. Esistono situazioni in cui il materiale deve necessariamente seguire il regime dei rifiuti speciali.

Assenza dei requisiti per il sottoprodotto

Quando manca anche solo una delle condizioni richieste – certezza del riutilizzo, qualità ambientale conforme, destinazione definita – le terre e rocce da scavo diventano automaticamente rifiuti speciali da classificare con i codici CER appropriati:

17 05 04: terra e rocce non contenenti sostanze pericolose

17 05 03*: terra e rocce contenenti sostanze pericolose (con asterisco)

La gestione come rifiuto impone l'utilizzo del formulario di identificazione per il trasporto, l'iscrizione all'Albo Gestori per i trasportatori, e il conferimento presso impianti autorizzati al recupero o allo smaltimento. I costi aumentano sensibilmente rispetto al riutilizzo come sottoprodotto: si passa da pochi euro per metro cubo (solo trasporto) a 15-30 euro/mc per lo smaltimento in discarica di inerti.

Materiale contaminato o proveniente da siti inquinati

Le terre estratte da siti inseriti nell'anagrafe dei siti contaminati o che presentano concentrazioni di inquinanti superiori alle CSC non possono mai essere qualificate come sottoprodotto, indipendentemente dalla destinazione prevista. Questi materiali seguono il percorso della bonifica regolato dal Titolo V della Parte Quarta del decreto 152/2006.

Il produttore deve immediatamente comunicare agli enti competenti il superamento dei limiti e attivarsi per la caratterizzazione completa e l'analisi di rischio. Solo dopo l'approvazione di un progetto di bonifica e l'esecuzione degli interventi previsti, il materiale può essere avviato a recupero o smaltimento presso impianti specializzati.

Questa casistica comprende anche terre che, pur rispettando i limiti tabellari, provengono da aree con procedimenti ambientali in corso o con storia di contaminazione accertata. In questi casi, le autorità tendono a richiedere la gestione come rifiuto per precauzione, anche se formalmente i requisiti per il sottoprodotto potrebbero essere soddisfatti.

Controlli e sanzioni

L'applicazione della normativa sulle terre e rocce da scavo è soggetta a verifiche da parte degli organismi di controllo ambientale. Le sanzioni per irregolarità possono risultare particolarmente pesanti.

Verifiche degli enti competenti

ARPA, forze di polizia ambientale e organismi provinciali conducono ispezioni regolari sui cantieri per verificare il rispetto delle procedure. I controlli possono riguardare:

Documentazione amministrativa: piani di utilizzo, dichiarazioni, DDT

Qualità del materiale: campionamenti per confronto con i dati dichiarati

Tracciabilità: corrispondenza tra volumi dichiarati e movimenti effettivi

Siti di destinazione: verifica dell'effettivo utilizzo del materiale

Durante le ispezioni, gli operatori devono esibire immediatamente tutta la documentazione richiesta. L'assenza o l'incompletezza dei documenti costituisce di per sé violazione sanzionabile, indipendentemente dalla qualità effettiva del materiale.

Regime sanzionatorio per violazioni

Le sanzioni per la gestione irregolare delle terre da scavo variano secondo la gravità della violazione. Qualificare come sottoprodotto materiale che non possiede i requisiti previsti configura gestione illecita di rifiuti, con sanzioni amministrative da 2.600 a 26.000 euro secondo l'articolo 256 del decreto 152/2006.

Nei casi più gravi – abbandono di terre contaminate, utilizzo di materiale inquinato spacciato per sottoprodotto, falsificazione di analisi – scattano responsabilità penali con pene detentive e sanzioni economiche molto più elevate. La giurisprudenza ha più volte confermato che l'ignoranza delle norme non costituisce attenuante, specialmente per operatori professionali del settore.

Bibliografia

Autore: Stefano Maglia - Nome testo: Il testo unico ambientale: commentario al D.Lgs. 152/2006 aggiornato con le ultime modifiche normative

Autore: Paolo Pipere - Nome testo: Manuale pratico per la gestione dei rifiuti speciali. Dalla classificazione allo smaltimento

Autore: Roberto Montali - Nome testo: I rifiuti da costruzione e demolizione: normativa, gestione e tecnologie di recupero

FAQ

Posso modificare la destinazione delle terre dopo aver presentato il piano di utilizzo?

Le modifiche alla destinazione sono possibili ma richiedono un aggiornamento formale del piano di utilizzo da trasmettere nuovamente agli enti competenti. Se i cambiamenti sono sostanziali – diversa ubicazione del sito di destinazione, volumi significativamente differenti, utilizzi con caratteristiche diverse – occorre attendere nuovamente il decorso dei 30 giorni per il parere ARPA. Modifiche minori (piccoli aggiustamenti di volumi o tempistiche) possono essere gestite con comunicazione semplificata, ma è sempre consigliabile confrontarsi preventivamente con gli uffici competenti per evitare contestazioni.

Le terre possono essere cedute a terzi gratuitamente mantenendo la qualifica di sottoprodotto?

Certamente, la cessione gratuita non pregiudica la qualifica di sottoprodotto. Ciò che conta è la certezza del riutilizzo e il rispetto delle altre condizioni normative, non il passaggio di denaro. Molti cantieri cedono terre eccedenti a imprese che stanno realizzando rilevati o riempimenti nelle vicinanze, configurando una situazione vantaggiosa per entrambe le parti: chi scava risparmia i costi di smaltimento, chi riceve ottiene materiale gratuito evitando acquisti. L'importante è formalizzare l'accordo contrattualmente e aggiornare la documentazione con i dati del nuovo destinatario.

Quanto tempo ho per utilizzare le terre depositate in aree di stoccaggio temporaneo?

La normativa non fissa un limite temporale rigido per il deposito intermedio delle terre qualificate come sottoprodotto, ma esige che il periodo sia compatibile con il cronoprogramma dichiarato e comunque ragionevole. Nella pratica amministrativa, depositi che si protraggono oltre 12-18 mesi dall'estrazione sollevano dubbi sulla reale certezza del riutilizzo e possono indurre gli enti di controllo a contestare la qualifica di sottoprodotto. Se prevedete tempi lunghi tra produzione e utilizzo, conviene indicarlo esplicitamente nel piano di utilizzo giustificando le ragioni tecniche o organizzative.